Reclami, ricorsi e conciliazioni


I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami di Factorit a mezzo (alternativamente):

  • Posta ordinaria – lettera raccomandata AR indirizzata a FACTORIT S.P.A., Via Cino del Duca 12 – 20122 Milano
  • Posta elettronica ordinaria alla casella mail ufficio.reclami@factorit.it
  • Posta elettronica certificata (PEC) alla casella mail segreteria@pec.factorit.it

Factorit deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, fatte salve le sospensioni per festività. Reciprocamente, l’invio del riscontro avverrà a mezzo lettera raccomandata AR, e-mail o PEC.

Qualora il Cliente non fosse soddisfatto della risposta ricevuta o non avesse ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria competente, potrà:

  • rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti, se il fatto contestato è successivo alla data 01.01.2009, nel limite di Euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a Factorit. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria;
  • presentare una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Factorit, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all’Organismo operante presso il Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia al n.3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821. Per sapere come rivolgersi al citato organismo, si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it e presso la Banca. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
  • in alternativa, depositare la domanda presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia www.giustizia.it. Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche, un preventivo tentativo di “conciliazione” è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi.